In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

c) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 41)
Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 1 (Riordino della materia concernente la pesca)  delibera sentenza

(1)  2)

(2) Per le violazioni delle prescrizioni contenute nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, commesse in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, come modificata ai sensi del comma 1.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 25.08.2001 - Direttore ufficio provinciale per la pesca - nomina di guardia giurata - legittimazione a stare in giudizio - comprova del venir meno del requisito della buona condotta
2)

Reca modifiche alla L.P. 9 giugno 1978, n. 28.

Art. 2   3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 3 (Applicazione delle sanzioni amministrative nel settore delle specie minacciate o potenzialmente pericolose)

(1) All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, per la violazione delle norme inerenti alla commercializzazione, all'importazione e alla detenzione di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, nonché delle norme concernenti la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvede nell'ambito provinciale il direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia, che rilascia anche le relative autorizzazioni.

Art. 4   4)

4)

Reca modifiche alla L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Art. 5   5)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)

Omissis.

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