(1)Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico a norma dell'articolo 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e di tutte le alunne, riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
(2)L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'offerta di insegnamenti opzionali e facoltativi.
(3)I tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato al tipo di studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 5, degli spazi orari residui;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne in situazione di handicap;
- l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarmente dotati;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi, anche da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
(4)Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano, inoltre, l'offerta di iniziative di recupero e sostegno, come pure iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.
(5)Le istituzioni scolastiche adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la continuità educativa, didattica ed organizzativa nonché di orientamento scolastico e professionale.
(6)Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.
(7)I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni e delle singole alunne sono individuati dal collegio dei docenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 5, e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi fra diversi tipi di percorsi di studi, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi nonché di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
(8)Sono altresì individuati dal collegio dei docenti i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e dalle alunne e debitamente accertate o certificate.