(1) Entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto dei programmi pluriennali di sviluppo, le ripartizioni provinciali competenti per lo sport scolastico predispongono, entro il limite degli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo e avuto riguardo alle previsioni del bilancio pluriennale, il piano delle attività sportive da attuare nel corso dell’anno successivo. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale. 17)