(1)Per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine è istituito il rispettivo comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, i cui componenti sono nominati dalla Giunta provinciale.
(2)Ogni comitato è formato da esperti qualificati ed esperte qualificate nel campo della formazione e della valutazione, di cui almeno un terzo è scelto al di fuori del settore scolastico, degli istituti pedagogici provinciali e dell'amministrazione provinciale. Il numero dei componenti non può essere superiore a dieci.13)
(3)I comitati provinciali coordinano le proprie attività attraverso appositi incontri da tenersi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico e collaborano con il corrispondente servizio nazionale nonché con analoghe istituzioni estere.
(4)I comitati provinciali si avvalgono per la realizzazione delle loro attività di propri nuclei operativi.
(5)Competenze, sede e modalità di funzionamento di ciascun comitato e dei nuclei operativi di supporto sono stabilite con regolamento di esecuzione.