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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 15/bis (Organici delle istituzioni scolastiche)

(1)Nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni, gli organici del personale ispettivo, dirigente e docente ed i criteri per le relative assegnazioni alle istituzioni scolastiche sono determinati dalla Giunta provinciale, anche sulla base dei criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4.

(2)Per il sostegno e l'integrazione di alunne e alunni disabili è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno nella misura di un docente ogni 100 alunne e alunni. La Giunta provinciale stabilisce le condizioni e i limiti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno, anche in deroga al rapporto fra docenti e alunne e alunni previsto dal presente comma, nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, si verifichi la necessità di sostenere alunne e alunni con bisogni educativi speciali.

(3)La Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri volti all'assegnazione di una dotazione di docenti formati per facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema formativo e per agevolare l'apprendimento della lingua tedesca, italiana o ladina da parte di alunne e alunni con sfondo migratorio, con particolare riferimento a quelli con necessità di alfabetizzazione.

(4)La Giunta provinciale definisce le modalità per la costituzione, negli istituti comprensivi del primo ciclo di istruzione, di cattedre verticali per l'insegnamento nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado dell'educazione fisica e sportiva, della lingua inglese, della religione, di italiano rispettivamente tedesco seconda lingua e, nelle rispettive località, dell'insegnamento della lingua ladina.

(5)Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento viene utilizzato in compiti amministrativi nell'ambito della rispettiva amministrazione scolastica. L'utilizzo avviene su posti dell'organico del personale amministrativo della Provincia, che a tal fine vengono dichiarati non disponibili per l'assunzione di personale amministrativo.

(6)In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazioni d'opera con esperti in discipline e insegnamenti non obbligatori, in relazione all'introduzione o alla sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, all'ampliamento e alla qualificazione dell'offerta formativa o ad esigenze connesse a particolari difficoltà anche attinenti all'inserimento di alunne e alunni appartenenti a famiglie di recente immigrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.12)

12)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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