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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 13 (Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica)  delibera sentenza

(1)Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale. La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 2.10)

(2)Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.

(3)Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

(4)Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

(5)In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale.

(6)Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni.

(7)Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa in tale materia.

(8)È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili all'ente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili di proprietà della Provincia l'assessore provinciale al patrimonio decide in via definitiva, sentiti le assessore o gli assessori competenti.

(9)La dirigenza scolastica è incompatibile con gli uffici di sindaco/sindaca di un comune, assessore/assessora di comune con più di 20.000 abitanti, presidente di comunità comprensoriale, di azienda municipalizzata o di unità sanitaria locale. Il dirigente scolastico/la dirigente scolastica che ricopra uno dei predetti uffici, viene collocato/collocata in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.11)

(10)In prima applicazione della presente legge nei confronti dei dirigenti scolastici/delle dirigenti scolastiche che al 1 settembre 2000 già esercitano un mandato politico che risulti incompatibile con l'incarico dirigenziale ai sensi del comma 9, tale comma non trova applicazione per la durata del mandato in corso.7)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo del rappresentante legale dell'istituto
10)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 37 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
11)
I commi 9 e 10 sono stati aggiunti dall'art. 38 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
7)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
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