(1)I servizi connessi con il funzionamento delle scuole, compresi l'arredamento, le spese di gestione e i mezzi strumentali all'attività didattica, già di competenza dei comuni, possono essere assunti, in tutto o in parte, dalla Provincia previo accordo con la rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi della normativa provinciale sulla finanza locale.
(2)Nell'accordo di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni e le modalità di passaggio del personale e dei servizi relativi nonché i riflessi sulla finanza dei comuni.
(3)Il passaggio del personale comunale alla Provincia avviene nel rispetto della disciplina sulla mobilità tra gli enti prevista nel contratto collettivo intercompartimentale. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del personale provinciale per le corrispondenti unità organiche.
(4)La maggiore spesa connessa con il passaggio del personale comunale e degli altri oneri suddetti a carico della Provincia trova copertura finanziaria nella minore spesa per trasferimenti per la finanza locale ai sensi del comma 1. Le variazioni compensative tra le unità previsionali di base del bilancio riguardanti la finanza locale e i servizi di cui al comma 1 nonché le connesse variazioni del piano di gestione sono disposte dall'assessore provinciale alle finanze e al bilancio.9)