Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) Il capo ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.
(2) Il capo ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.
(3) Il capo ufficio coadiuva il capo ripartizione nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.
(4) Il capo ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.
(5) Il capo ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate.