Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) Alla selezione a capo ripartizione di cui all'articolo 7 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unità sanitaria locale con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima.
(2) Alla selezione a capo ufficio di cui all'articolo 8 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unità sanitaria locale con un'anzianità di servizio di almeno due anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima.9)
L'art. 21 è stato modificato dall'art. 60 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.