Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) La nomina dei capi ripartizione è rinnovabile.
(2) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico di capo ripartizione, il direttore amministrativo esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al capo ripartizione interessato.
(3) Se il giudizio globale è negativo, il capo ripartizione interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue controdeduzioni.
(4) Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal capo ripartizione vengono trasmessi dal direttore amministrativo al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso al direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del capo ripartizione e alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questo delibera il rinnovo della nomina, oppure, ove confermi la valutazione negativa del direttore amministrativo, dichiara la risoluzione dell'incarico.
(5) I capi ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione non confermati nell'incarico non possono essere inquadrati nel ruolo provinciale del servizio sanitario provinciale.