Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) Il capo ripartizione o ufficio è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla unità operativa a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dal direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale e dai rispettivi superiori gerarchici; risponde anche del corretto impiego delle risorse.
(2) Alla fine di ogni anno solare il capo gerarchicamente preposto porta a conoscenza del capo ripartizione rispettivamente del capo ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.
(3) In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.
(4) Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. Il direttore generale, sentito il direttore amministrativo, ove confermi la valutazione negativa revoca la nomina.