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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 101)
Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 28 dicembre 1999, n. 57.

Art. 1 (Disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli)

(1) Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali. Tali prescrizioni devono comprendere anche le norme necessarie a tutela della sanità e dell'igiene pubblica.

(2) Le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.

(3) In caso di reiterazione il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo da sei mesi ad un anno. Qualora venga accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni.

(4) Qualora dal fatto derivi pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

(5) Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.2)

2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 1/bis (Controllo dei prodotti agricoli e dei loro derivati)

(1) Per l'esecuzione dei controlli e il rilascio dei relativi certificati prescritti dalla disciplina comunitaria o da altre norme statali o provinciali sui prodotti agricoli o su quelli derivati dalla loro lavorazione o trasformazione, la Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi di organismi di diritto privato aventi specifiche competenze nel settore e svolgenti funzioni di pubblico interesse, accreditati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(2) La Giunta provinciale determina i criteri per l'eventuale rimborso, parziale o completo, delle spese sostenute dagli organismi per l'attività di controllo.3)

3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 2 (Vendita di carni)

(1) Negli spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata è consentita la vendita di carne equina, purché questa avvenga in spazi separati.

Art. 2/bis (Produzione e vendita di pane)

(1) Gli imprenditori agricoli singoli che nella loro azienda producono pane e lo pongono in vendita non necessitano per tale attività di autorizzazione o di altro atto di consenso comunque denominato e non devono essere iscritti in registri o elenchi di qualsiasi genere, a condizione che vengano utilizzati cereali prodotti nei propri fondi, che vengano garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica e che l'attività costituisca attività ausiliaria a quella propria dell'agricoltura. L'inizio dell'attività va denunciata al sindaco competente per territorio.

(2) Il pane può essere venduto presso l'azienda agricola nonché sul mercato contadino.4)

4)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 38 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 3 (Stabilimenti per la raccolta, il trattamento e la trasformazione del latte e prodotti derivati)

(1) Nell'ambito di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, il direttore del Servizio veterinario provinciale provvede al riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l) e m) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

Art. 4 (Contributi per garantire la qualità e l'igiene del latte e dei prodotti derivati)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale può concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati nonché alle cooperative lattiero-casearie ed alle loro associazioni contributi per l'introduzione, l'incremento ed il mantenimento di uno standard diretto a garantire la qualità e l'igiene del latte e dei prodotti derivati nonché per la consulenza dei produttori di latte.

massimeDelibera N. 2637 del 22.07.2002 - Integrazione dei criteri per gli aiuti in agricoltura - ammissione delle spese per il personale ai fini della concessione di contributi a favore di associazioni, cooperative, consorzi e federazioni

Art. 5 (Misure a favore della zootecnia)  delibera sentenza

(1) Per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale, il miglioramento genetico e il benessere degli animali nonché la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti a base di carne e di latte, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi:

  1. fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per la determinazione della qualità genetica e dei caratteri funzionali del bestiame;
  2. fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l’impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici nonché per l’organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;
  3. fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l’organizzazione e l’esecuzione della marchiatura del bestiame ai sensi della vigente normativa comunitaria e provinciale e del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali, nonché per la gestione dell’anagrafe provinciale del bestiame.5)
massimeDelibera N. 3857 del 19.11.2007 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale
massimeDelibera N. 2637 del 22.07.2002 - Integrazione dei criteri per gli aiuti in agricoltura - ammissione delle spese per il personale ai fini della concessione di contributi a favore di associazioni, cooperative, consorzi e federazioni
5)
L'art. 5 è stato prima sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 5/bis (Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura è istituita l'anagrafe provinciale delle imprese agricole quale strumento per l'individuazione delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni di queste. Detta anagrafe è pubblica e fa parte del sistema informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe.6)

6)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 5/ter (Disciplina delle quote latte)  delibera sentenza

(1) L'assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili nonché le modalità del prelievo supplementare sono disciplinati con regolamento di esecuzione in conformità alla normativa comunitaria vigente e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio provinciale.7)

massimeDelibera 15 giugno 2009, n. 1600 - Criteri e le modalità per la gestione delle quote latte (modificata con delibera n. 293 del 05.03.2012)
7)
L'art. 5/ter è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 5/quater (Programmi di qualità e di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni)

(1) I programmi di qualità dei prodotti agricoli e delle carni sono fissati dalla Giunta provinciale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 e per assicurare i sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni, la Giunta provinciale può concedere appositi contributi nell'ammontare di spesa autorizzata con la legge finanziaria annuale.8)

8)
L'art. 5/quater è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 5/quinquies (Produzione integrata)  delibera sentenza

(1) Al fine di armonizzare le esigenze legate alla tutela della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente con quelle connesse alla redditività economica della gestione di aziende agricole, l'amministrazione provinciale promuove la produzione integrata quale produzione economica di frutti di alta qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso di prodotti chimici di sintesi.

(2) L'utilizzo della denominazione attestante la provenienza di prodotti dalla produzione integrata è consentito solamente agli aderenti a un programma per la produzione integrata, predisposto da un'apposita associazione provinciale riconosciuta come tale dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa i principi, ai quali l'associazione deve ispirare il proprio statuto e il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento.

(3) La Giunta provinciale può concedere a favore delle associazioni riconosciute ai sensi del comma 2 contributi fino al 50 per cento delle spese per l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti.

(4) Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.9)

massimeDelibera N. 333 del 09.02.2009 - Revoca e nuova determinazione dei principi, ai quali le Associazioni per la produzione integrata devono ispirare il proprio statuto ed il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento
9)
L'art. 5/quinquies è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 5/sexies (Macellazioni domiciliari)  delibera sentenza

(1) Se la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non richieda specifici interventi e gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente per il detentore siano stati regolarmente effettuati, la macellazione a domicilio delle specie macellabili, ad eccezione degli animali da sottoporre, in base all'età, a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o ad altre prove diagnostiche obbligatorie per i quali permane l'obbligo della macellazione presso il macello, può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e comunque entro il limite massimo annuale di due unità bovine adulte (UBA). Il detentore deve comunicare l'avvenuta macellazione degli animali al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria secondo i termini previsti dalla normativa vigente.10)

(2) Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate al solo consumo nell'ambito familiare e non possono essere commercializzate nè somministrate al pubblico.

(3) I residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento, a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

(4) Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.

(5) La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo viene esercitata dal servizio veterinario delle aziende sanitarie.11)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005 - Condono edilizio - Cessazione della materia del contendere. Smaltimento di sottoprodotti animali non idonei al consumo umano
10)
L'art. 5/sexies, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
11)
L'art. 5/sexies è stato inserito dall'art. 38 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 5/septies (Organizzazioni di produttori)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina le modalità e i criteri per il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.12)

12)
L'art. 5/septies è stato inserito dall'art. 25 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 5/octies (Compendio unico)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale disciplina l'istituzione e la conservazione delle aziende agricole montane quale compendio unico, come disciplinato dalla legislazione nazionale, determinando in particolare l'estensione della superficie minima indivisibile.13)

massimeDelibera N. 5035 del 30.12.2005 - Determinazione del compendio unico ai sensi dell'art. 5-octies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 e successive modifiche
13)
L'art. 5/octies è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 5/nonies (Impianti di compostaggio)

(1) Negli impianti di compostaggio dei rifiuti organici in cui, in applicazione delle disposizioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, vengono trasformati in compost principalmente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 200108 del Catalogo Europeo dei Rifiuti), può essere aggiunto al rifiuto organico, come supporto tecnologico, fino al cinque per cento di stallatico e di contenuto del tubo digerente di ruminanti e equidi, qualora la situazione epidemiologica a livello provinciale relativa alle malattie trasmissibili non obblighi a specifici interventi previsti dalla normativa vigente. Tali impianti sono esclusi dal riconoscimento previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e successive modifiche. 14)

14)
L'art. 5/nonies è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 6 15)

15)
Reca modifiche alla L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 7 16)

16)
Reca modifiche alla L.P. 12 giugno 1980, n. 16.

Art. 8 17)

17)
Reca modifiche alla L.P. 30 aprile 1991, n. 12.

Art. 9 18)

18)
Integra l'art. 2, comma 3, della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 10 19)

19)
Reca modifiche alla L.P. 23 marzo 1981, n. 8.

Art. 11

  1. 20)
  2. Il titolo III salvo l'art. 12/bis è abrogato. 21)
20)
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.
21)
La lettera b) è stata modificata dall'art. 19 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

Art. 12 (Disposizione finanziaria)

(1) La spesa per gli interventi previsti agli articoli 4 e 5 della presente legge e all'articolo 2/bis della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, introdotto con l'articolo 10, comma 2, della presente legge, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 13 (Abrogazioni e modifiche di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

  1. l'articolo 15 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, recante "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari";
  2. la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, recante "Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata".

(2)22)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

22)
Reca modifiche alla L.P. 13 gennaio 1992, n. 1, e alla L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.
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