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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Art. 8/bis (Agevolazioni)

(1) A partire dal 1 gennaio 2003 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.15)

(2) Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.

(3) I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione determinata nella stessa misura prevista dall'articolo 8, dovuta proporzionalmente per i trimestri di effettiva utilizzazione e nella misura minima di euro 25,00 per le autovetture e euro 20 per i motocicli.16)

(4) I veicoli di interesse storico e collezionistico di cui al comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, ad esclusione dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione fissa annua, riferita all’anno solare, di 30,00 euro per gli autoveicoli e di 20,00 euro per i motoveicoli. La definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico, nonché le condizioni alle quali la circolazione è subordinata, devono essere indicate sulla carta di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data di rilascio della carta di circolazione, contenente le indicazioni sopra riportate, o alla data della relativa annotazione, previa presentazione di copia della stessa all’Ufficio tributi della Provincia autonoma di Bolzano. 17)

15)
L'art. 8/bis, comma 1, nella versione tedesca è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
16)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; il comma 3 è stato successivamente sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1; ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, la disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
17)
L'art. 8/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
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