(1) Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale, istituendo anche tariffe differenziate per singole categorie di veicoli.11)
(3) Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico.12)
(4) Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso. 13)
(5) Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i successivi periodi d'imposta. 14)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
L'art. 8, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.