(1) I proprietari di autoveicoli alimentati a gasolio e dotati di filtro antiparticolato sono esentati dal pagamento della prima annualità della tassa di cui all'articolo 7, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione all'uopo rilasciata dal rivenditore.
(2) L'esenzione prevista dal comma 1 si applica alle prime due annualità della tassa in caso di installazione successiva in autoveicoli alimentati a gasolio.
(2/bis) L'esenzione di cui al comma 2 si applica anche alle installazioni avvenute prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2006.
(2/ter) Dal 1° gennaio 2007 l'esenzione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005.
(2/quater) Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente articolo si applicano alle sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Le modalità per usufruire dell'esenzione prevista al comma 2 sono stabilite con delibera della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, ove possono essere stabiliti livelli minimi di efficacia del filtro antiparticolato anche per i veicoli di cui al comma 1.9)