Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 giugno 1998, n. 26.
(1) Le aziende speciali unità sanitarie locali della provincia di Bolzano per particolari esigenze di servizio possono richiedere il comando di personale dipendente di altri enti pubblici.
(2) Gli oneri relativi sono a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale.