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In vigore al: 11/09/2012

m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative collegate (legge finanziaria 1998)

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 3 febbraio 1998, n. 5.

Capo I
Disposizioni finanziarie

Art. 1-4.   2)

2)

Omissis.

Art. 5 (Partecipazione della Provincia all'associazione "Vereinigte Bühnen Bozen")

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione all'associazione "Vereinigte Bühnen Bozen" al fine di promuovere la cultura teatrale di lingua tedesca nel capoluogo. È condizione per la partecipazione che nello statuto dell'associazione sia prevista la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali. Il Presidente della giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'associazione.

(2) In caso di partecipazione all'associazione di cui al comma 1, la Giunta provinciale, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente finanziamenti a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nel comma 1. Tali finanziamenti sono erogati prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell'associazione, a titolo di comodato gratuito, locali, attrezzature e arredamenti, oppure a concedere appositi finanziamenti.

(3) I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere disposti solo previo riconoscimento all'associazione della personalità giuridica di diritto privato.

(4) Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 una spesa di lire 800 milioni (capitolo 33119). La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 6 (Aumento partecipazione azionaria S.T.A.)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia al capitale della S.T.A.-Strutture Trasporto Alto-Adige S.p.A. con sede a Bolzano, fino all'importo massimo di spesa di lire 10 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998 (capitolo 12250)

Art. 7   2)

2)

Omissis.

Capo II
Altre disposizioni

Art. 8   3)

3)

Sostituisce l'art. 18, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

Art. 9   4)

4)

Modifica l'art. 2 della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.

Art. 10

(1)  5)

(2)  6)

5)

Sostituisce l'art. 5 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

6)

Sostituisce l'art. 6 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 11   7)

7)

Riportato in nota all'art. 1, comma 3, della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 12   8)

8)

Reca modifiche alla L.P. 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 13   9)

9)

Reca modifiche alla L.P. 12 luglio 1975, n. 34.

Art. 14   10)

10)

Reca modifiche alla L.P. 24 ottobre 1978, n. 68.

Art. 15   11)

11)

Reca modifiche alla L.P. 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 16

(1)(2)(3)  12)

(4)  13)

12)

Reca modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

13)

Omissis.

Art. 17   14)

14)

Sostituisce l'art. 4, comma 4, della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 18   15)

15)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 febbraio 2002, n. 3.

Art. 19   16)

16)

Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 20

(1)  17)

(2) Il comma 5 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogato.

(3)  18)

(4)  19)

(5)  20)

17)

Integra l'art. 30/bis della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

18)

Integra l'art. 14 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

19)

Modifica l'art. 3, comma 1, della L.P. 17 settembre 1973, n. 60.

20)

Riportato in nota all'art. 5 della L.P. 17 agosto 1979, n. 10.

Art. 21   21)

21)

Integra l'art. 4 della L.P. 12 gennaio 1983, n. 3.

Art. 22

(1)  22)

(2)  23)

22)

Sostituisce l'art. 19, comma 2, della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

23)

Modifica l'art. 14/bis della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Art. 23   24)

24)

Reca modifiche alla L.P. 4 settembre 1976, n. 40.

Art. 24   25)

25)

Integra l'art. 19 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

Art. 25   26)

26)

Modifica l'art. 3, comma 1, della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 26   27)

27)

Reca modifiche alla L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 27   28)

28)

L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 28   2)

2)

Omissis.

Art. 29   29)

29)

Modifica l'art. 2, comma 4, della L.P. 28 giugno 1983, n. 19.

Art. 30 (Abrogazioni e norme transitorie)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)  legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, e successive modifiche;
  • b)  i commi 2 e 3 dell' articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche;
  • c)  articolo 7/bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, e successive modifiche;
  • d)  gli articoli 35, 36 e 61, nonché il comma 3 dell' articolo 53 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche;
  • e)  la lettera a) del comma 1 dell' articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;
  • f)  il comma 4 dell' articolo 6 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;
  • g)  articolo 7 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche;
  • h)  il comma 5 dell' articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;
  • i)  la lettera d) del comma 3 dell' articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  • j)  articolo 6 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.

(2)  30)

(3)  31)

30)

Riportato in nota all'art. 1 della L.P. 10 novembre 1978, n. 67.

31)

Riportato in nota al punto 13 del allegato A alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 31 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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