(1) Per le iniziative di cui all'articolo 19 la Provincia può concedere aiuti fino al 50 per cento della spesa ammissibile alle PMI, ad enti ed associazioni, nonché ad imprese singole o associate con sede in provincia di Bolzano, e, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e notificati, anche a grandi imprese.
(2) Per le iniziative di cui all'articolo 19, che vengono svolte nell'interesse della Provincia da enti a struttura pubblicistica, possono essere concessi contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa.