(1) Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire posti di lavoro la Provincia può concedere aiuti alle imprese per il salvataggio e la ristrutturazione sulla base di un piano di risanamento, di ristrutturazione o di riconversione, in conformità alle disposizioni comunitarie in vigore. Gli aiuti possono essere concessi in seguito alla notifica ed all'approvazione del progetto specifico ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Trattato CE e nei limiti fissati dalla Commissione Europea.