(1) Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore.
(2) Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera c), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo in vigore, ai sensi del capo IV.
(3) Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in vigore per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze, ai sensi del capo V.
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