(1)La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del loro valore aggiunto e della loro competitività, anche internazionale, nel rispetto delle normative comunitarie, delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, della necessità di garantire un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, degli equilibri occupazionali, della promozione del genere sottorappresentato, delle esigenze della tutela del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.2)
(2) La presente legge non si applica alle aziende agricole, salvo gli articoli 7, 8, 9 e 10.3)
(3) È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore per i settori sensibili quali la siderurgia, il carbone, i trasporti, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica, le costruzioni navali e la pesca.
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 1 aprile 2009, n. 1.