(1) Per iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore delle PMI la Provincia concede aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.
(2) Sono considerate PMI quelle che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.
(3) La promozione di iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore di grandi imprese è possibile attraverso la notifica del caso specifico ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite "de minimis" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.
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