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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 31)
Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1)

Pubblicata nel B.U. 4 marzo 1997, n. 11.

Art. 1 (Oggetto del tributo e soggetti passivi )

(1) È istituito il tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo si applica per il deposito in discarica dei seguenti rifiuti:

  1. rifiuti dei settori minerario, estrattivo, metallurgico, edilizio e lapideo;
  2. rifiuti speciali e tossici nocivi;
  3. rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani;
  4. residui e sovvalli.

(2) Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento:

  1. dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
  2. dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.

(3) Il tributo è dovuto altresì da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva, fermo restando l'obbligo di bonifica e rimessa in pristino dell'area, e da chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva.

(4) L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica e alla rimessa in pristino dell'area nonché al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all'Agenzia provinciale per l'ambiente2) , prima della constatazione delle violazioni di legge.

2)

Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".

Art. 2 (Base imponibile e determinazione dell'ammontare del tributo)  delibera sentenza

(1) La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate sui registri tenuti secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

(2) L'unità di misura è il metro cubo per i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed il chilogrammo per i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d). L'ammontare del tributo è fissato, con deliberazione della Giunta provinciale da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per unità di misura dei rifiuti conferiti:

  1. da lire 2.000 a lire 20.000 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
  2. da lire 10 a lire 20 per gli altri rifiuti speciali;
  3. da lire 20 a lire 50 per i rifiuti solidi urbani e tossico-nocivi;
  4. nella misura del 20 per cento dell'importo per rifiuti solidi urbani, per rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per il deposito in discarica di scarti e sovvalli da impianti di selezione, riciclaggio ed impianti automatici di compostaggio e di scorie di impianti di incenerimento con recupero di energia.

(3) In caso di mancata determinazione dell'importo entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata la misura vigente.

(4) Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare del tributo per il quantitativo nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale, stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(5) La misura del tributo è fissata tenendo conto anche dell'entità del gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come accertato nell'anno 2000.3)

massimeDelibera N. 867 del 26.03.2001 - Tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiDeterminazione della misura del tributo
3)

Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 3 (Versamento e dichiarazione)  delibera sentenza

(1) Il tributo va versato alla Provincia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere della Provincia.

(2) Entro il mese di gennaio di ciascun anno i gestori di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente nonché dei versamenti effettuati.

(3) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e ne approva il modello, contenente anche le istruzioni per la compilazione.

(4) Le dichiarazioni non conformi al modello di cui al comma 3 o presentate con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di cui al comma 2 sono considerate come non presentate.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 08.01.2007 - Förderung des Handwerkes - Besitzerwerb von Betriebsgebäuden durch Leasing - „lease back“ Operationen

Art. 4 (Devoluzione del gettito)

(1) Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui alla presente legge è assegnato ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia per il finanziamento degli interventi a cura dell'Agenzia provinciale per l'ambiente2) .

2)

Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".

Art. 5 (Sanzioni amministrative)

(1) L'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione.

(2) L'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

(3) L'omissione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e la presentazione di essa con indicazioni inesatte comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 124 a Euro 619.4)

(4) La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, con un ritardo non superiore a trenta giorni, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 93 a Euro 371.4)

(5) Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a tre volte l'ammontare del tributo.

(6) Coloro che ostacolino agli addetti al controllo l'accesso nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione, o non esibiscano, a richiesta, tale documentazione, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire sei milioni.

4)

Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 50, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 6 (Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni amministrative, nonché riscossione e rimborso del tributo)

(1) L'accertamento delle violazioni consistenti nell'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, è effettuato dalla Ripartizione provinciale finanze e bilancio.

(2) I processi verbali sull'accertamento di violazioni di cui alla presente legge sono trasmessi, entro trenta giorni dall'accertamento, alla Ripartizione provinciale finanze e bilancio, che entro i successivi sessanta giorni provvede alla notifica agli interessati, invitandoli a presentare le loro deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica stessa.

(3) Entro il termine di trenta giorni di cui al comma 2, gli interessati possono definire la controversia tramite il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e del tributo dovuto, oltre alle spese di procedimento. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.

(4) Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta la definizione della controversia, il direttore della Ripartizione provinciale finanze e bilancio, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento definitivo, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento agli obbligati, unitamente all'ammontare del tributo dovuto, oltre agli interessi moratori e alle spese. Se non ritiene fondato l'accertamento, dispone l'archiviazione degli atti, comunicando il relativo provvedimento agli interessati e all'organo accertatore.

(5) L'ordinanza di ingiunzione di cui al comma 4, che costituisce titolo esecutivo, è notificata agli obbligati. Qualora le somme di cui è stato ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte, la Ripartizione provinciale finanze e bilancio procede alla riscossione coattiva con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(6) L'accertamento delle violazioni previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 2.

(7) Ove non sia possibile determinare il momento dei conferimenti in discarica, sia autorizzata che abusiva, di una data quantità di rifiuti, questi si presumono, fino a prova contraria, conferiti nel trimestre precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento della violazione.

(8) Per quanto non diversamente disposto nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(9) Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentarsi alla Ripartizione provinciale finanze e bilancio.

Art. 7 (Esclusioni)

(1) Il tributo non si applica ai residui generati dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui inerti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, idoneamente collocati nell'area di concessione o nell'ambito dell'unità produttiva di cava, in base al piano di ripristino ambientale approvato.

Art. 8 (Norme transitorie)

(1) Per l'anno 1997 il tributo è dovuto nella misura minima.

(2) Il tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Le sanzioni indicate all'articolo 5, comma 2, relativamente a tributi dovuti per i primi due anni di applicazione della presente legge, sono determinate in misura pari agli interessi legali calcolati dal giorno di scadenza del tributo.5)

(4) In applicazione di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 2, e in deroga al termine fissato dal comma 2 dell'articolo 2, il nuovo ammontare del tributo è determinato dalla Giunta provinciale, con deliberazione da approvarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tributo così determinato si applica a decorrere dal trimestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.6)

(5) Con effetto dal 1° gennaio 2001 cessa di trovare applicazione, nel territorio della Provincia, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.6)

5)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

6)

I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 1 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 9 7)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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