(1) Per l'anno 1997 il tributo è dovuto nella misura minima.
(2) Il tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Le sanzioni indicate all'articolo 5, comma 2, relativamente a tributi dovuti per i primi due anni di applicazione della presente legge, sono determinate in misura pari agli interessi legali calcolati dal giorno di scadenza del tributo.5)
(4) In applicazione di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 2, e in deroga al termine fissato dal comma 2 dell'articolo 2, il nuovo ammontare del tributo è determinato dalla Giunta provinciale, con deliberazione da approvarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tributo così determinato si applica a decorrere dal trimestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.6)
(5) Con effetto dal 1° gennaio 2001 cessa di trovare applicazione, nel territorio della Provincia, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.6)