Pubblicata nel B.U. 4 marzo 1997, n. 11.
(1) È istituito il tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo si applica per il deposito in discarica dei seguenti rifiuti:
(2) Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento:
(3) Il tributo è dovuto altresì da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva, fermo restando l'obbligo di bonifica e rimessa in pristino dell'area, e da chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva.
(4) L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica e alla rimessa in pristino dell'area nonché al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all'Agenzia provinciale per l'ambiente2) , prima della constatazione delle violazioni di legge.
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".