Pubblicata nel B.U. 11 novembre 1997, n. 53.
(1) Il trasporto di persone con aeromobili a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.
(2) Il divieto di cui al comma 1 si applica anche agli apparecchi di volo di cui all'articolo 1, comma 6. 3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.