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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 151)
Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale

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1)

Pubblicata nel B.U. 11 novembre 1997, n. 53.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, sono vietati, nell'ambito dei parchi naturali e biotopi, individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché nell'ambito di piani paesaggistici intercomunali il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo.

(2) Analoghi divieti vigono in zone ove il vincolo paesaggistico prevede espressamente tali divieti nonché in tutte le zone site ad altitudine superiore a 1600 metri sul livello del mare.

(3) Nel territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco Nazionale dello Stelvio vigono i divieti di volo previsti dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

(4) A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti, sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi di trasporto di linea, ai servizi della protezione civile e del soccorso alpino e sanitario, ai servizi di trasporto materiali, ai voli effettuati su incarico di strutture organizzative provinciali per fini istituzionali e nelle zone di traffico aeroportuale.

(6) I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modifiche.

(7) La Giunta provinciale emana un regolamento che definisce in quali casi servizi di lavoro aereo e di trasporto aereo di persone possono essere effettuati per limitati periodi di tempo anche in deroga ai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, se si tratta di iniziative di fondato interesse pubblico non contrastanti con la normativa ambientale vigente e per le quali l'attività di volo sia compatibile con gli obiettivi di tutela delle zone interessate. 2)

massimeDelibera N. 4337 del 04.10.1999 - Restrizioni al decollo e all'atterraggio
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997 - Tutela dell´ambiente - Disciplina dell'attività di volo a motore
2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

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