Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.
(1) In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.
(2) In sede di prima applicazione dell'articolo 1/ter possono essere ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore dello stesso e comprovate da adeguata documentazione.13)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.