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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 81)
Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.

Art. 1/bis (Microstrutture e servizi diurni) 3)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata a concedere contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.4)

(2) La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini. Nel contempo si assicura alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia.4)

(3) Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l'infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

(4) Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

(5) I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.5)

3)

La rubrica dell'art. 1/bis è stata così sostituita dall'art. 22, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

4)

I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 22, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

5)

L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

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