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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241)2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 2 (Compiti)

(1) Il Consiglio scolastico provinciale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 19, comma 14, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ed in particolare:

  1. esprime parere riguardo all'istituzione e soppressione di scuole e sui piani di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche;
  2. esprime parere sugli obiettivi formativi generali del sistema scolastico provinciale, sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento, sui titoli finali, sulla promozione della sperimentazione, sulle innovazioni didattiche, sul calendario scolastico, nonché sugli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne;
  3. esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante;
  4. sottopone ai Comitati di valutazione, in base ad una relazione annuale, comune dei/delle Presidenti dei Comitati di valutazione su attività e risultati dei processi di valutazione, proposte per valutazioni in specifici settori; 3)
  5. indica i criteri generali per il coordinamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale, di medicina scolastica, di assistenza psicopedagogica e di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps e degli alunni svantaggiati;
  6. indica i criteri generali ed esprime pareri in ordine all'attuazione delle iniziative extra- e parascolastiche, comprese le iniziative connesse con la promozione dello sport scolastico;
  7. formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico e di attuazione del diritto allo studio;
  8. si esprime in ordine ad ogni altro argomento devoluto alla sua competenza da leggi o regolamenti provinciali ed in ordine ad ogni altra materia che gli viene sottoposta dagli organi competenti, nonché dal Sovrintendente o dagli Intendenti scolastici;
  9. esercita le competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in materia di stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, ed in particolare le competenze di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e) f) ed l), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto compatibili con la legislazione provinciale vigente in materia.

(2) All'assemblea plenaria ovvero alle competenti sezioni del Consiglio scolastico provinciale compete inoltre:

  1. formulare proposte in ordine all'elaborazione degli indirizzi e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, nonché in ordine alla predisposizione di programmi pluriennali di sviluppo di dette attività;
  2. esprimere pareri sul piano annuale delle attività sportive scolastiche;
  3. esprimere pareri, su richiesta da parte di organi o uffici dell'amministrazione provinciale, di organi collegiali scolastici e del Comitato olimpionico nazionale italiano (C.O.N.I.), anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

(3) Su richiesta delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale, il Consiglio scolastico provinciale esprime pareri nel relativo settore.

3)
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
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