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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241)2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

12/bis (Formazione delle graduatorie)

(1) La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:

  1. il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali è aggiornato annualmente;
  2. nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento della Provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l’aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento nonché coloro che hanno titolo all’inserimento secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;27)
  3. hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno scolastico successivo;
  4. ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica;
  5. le graduatorie di istituto sono articolate per fasce, in relazione alle abilitazioni ed ai titoli, e hanno validità annuale. 28)
27)
L'art. 12/bis, comma 1, lettera b) è stata così sostituita dall'art. 37, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
28)
Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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