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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241)2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 11 (Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo)  delibera sentenza

(1) I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o rispettivamente dall'Intendente scolastico competente in base ai programmi delle prove d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle classi di concorso e relativi titoli di ammissione vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi. In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia di Bolzano.15)

(2) I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.16)

(3) Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali.16)

(4) Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico incaricato o ispettrice scolastica incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto personale può sostenere il periodo di prova anche quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva intendenza scolastica.17)

(5) Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7/bis, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza. 18)

(6) Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di entrata in vigore della presente legge si concluda entro l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della procedura concorsuale.19)

(7) Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano. A tal fine il possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, viene verificato annualmente.20)

(7/bis) In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell'ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 7.21)

(8)22)

(9)23)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008 - Personale insegnante - stato giuridico ed economico - delega normativa dello Stato alla Provincia di Bolzano - pubblico concorso - comunicazione di non ammissione alle prove orali -impugnabilità immediata
15)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
16)
I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 34 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
17)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 16 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
18)
L'art. 11, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
19)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
20)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
21)
L'art. 11, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
22)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
23)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
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