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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 63 (Abrogazione di disposizioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i titoli I, II, V e VI della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58;
  2. l'articolo 22 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4;
  3. gli articoli 22, 25 e 26 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24;
  4. la legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18;
  5. la legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17.

(2) Per le violazioni delle norme di cui al comma 1, compiute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in riferimento alle quali non si è ancora concluso il procedimento inerente la comminazione della relativa sanzione amministrativa, si continua ad applicare la disciplina ivi prevista.

(3) Le disposizioni contenute nella normativa abrogata ai sensi del comma 1 trovano ancora applicazione limitatamente al completamento dei lavori già autorizzati.

(4) Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai fini della concessione delle agevolazioni abrogate ai sensi del comma 1, si applica la normativa ora vigente.

(5) Il bilancio provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, continua ad essere utilizzato per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 34 della presente legge.37)

(6) Gli interventi a carico del bilancio provinciale disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non realizzati fino a tale data, vengono ultimati in attuazione della disciplina contenuta nella normativa abrogata ai sensi dell'articolo 63, comma 1.37)

37)
I commi 5 e 6 sono stati modificati dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.