(1) In prima applicazione della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 3 e seguenti i terreni che alla data della sua entrata in vigore risultano vincolati ai sensi degli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché i biotopi soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della natura e del paesaggio.
(2) In attesa del completamento della carta reale silvo-pastorale di cui all'articolo 21, la Ripartizione provinciale Foreste si avvale per l'identificazione dei terreni boschivi e pascolivi della cartografia allegata ai piani di gestione di cui agli articoli 13 e 16.
(3) Il regime dei lavori in economia di cui all'articolo 31, comma 2, si applica anche agli interventi istituzionali od affidati all'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.
(4) La dotazione organica del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale è aumentata di 15 posti.
(5) Al personale laureato in scienze forestali, che all'entrata in vigore della presente legge già riveste la direzione di una struttura, ma non è in possesso del titolo di abilitazione come previsto dall'articolo 59, comma 5, permane la dirigenza della struttura affidatagli e l'incarico può essere rinnovato prescindendo da tale requisito.