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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 61 (Organi competenti per l'applicazione della legge)

(1) La sorveglianza sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione relativa alla conservazione del suolo, all'incremento, alla difesa ed utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani, alla tutela della natura e del paesaggio, del patrimonio floristico e faunistico provinciale, alla caccia e alla pesca, nonché ogni altra attribuzione derivante da leggi speciali, sono demandate al personale forestale di cui all'articolo 57. Restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e recepite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Il provvedimento di determinazione, quando occorra, e l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono emesse dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste, salve le competenze attribuite ai direttori d'ufficio ai sensi della normativa vigente.

(3) Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per ciascuna violazione.