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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 60 (Personale operaio forestale)  delibera sentenza

(1) Per l'esecuzione in amministrazione di tutti i lavori e interventi previsti dalla normativa vigente in materia, gli uffici della Ripartizione provinciale Foreste sono autorizzati ad assumere personale operaio con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed ai relativi contratti integrativi circoscrizionali.

massimeDelibera N. 723 del 10.03.2008 - Approvazione del contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano