(1) Al personale provinciale in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, il cui profilo professionale corrisponde alle funzioni del personale del Corpo forestale dello Stato, sono attribuite le relative qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale od agente di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia.
(2) Il personale di cui al comma 1, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è autorizzato a portare l'arma in dotazione.