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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 56 (Struttura del servizio forestale provinciale)  delibera sentenza

(1) Il servizio forestale provinciale è costituito da:

  1. Direzione della Ripartizione provinciale Foreste, con circoscrizione provinciale;
  2. uffici centrali, con competenze specifiche e con circoscrizione provinciale;
  3. ispettorati forestali, con circoscrizione intercomunale;
  4. azienda provinciale foreste e demanio;
  5. stazioni forestali, come unità operative degli ispettorati forestali e dell'azienda provinciale foreste e demanio;
  6. circoscrizioni territoriali di sorveglianza boschiva;
  7. posti di custodia ittico-venatoria.

(2) Il numero, la denominazione e le competenze, sia degli uffici centrali che di quelli periferici, sono determinati dalla normativa provinciale vigente in materia.

(3) Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali, delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza boschiva e dei posti di custodia ittico-venatoria.

massimeDelibera N. 491 del 22.03.2010 - Disciplina dell'esercizio della caccia da parte dei responsabili dei posti di custodia ittico-venatoria