(1) Il servizio forestale provinciale è costituito da:
(2) Il numero, la denominazione e le competenze, sia degli uffici centrali che di quelli periferici, sono determinati dalla normativa provinciale vigente in materia.
(3) Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali, delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza boschiva e dei posti di custodia ittico-venatoria.