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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 55 (Comitato forestale provinciale)

(1) Per l'attuazione della presente legge è istituito il comitato forestale provinciale.

(2) Il comitato di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.

(3) Esso è composto da:

  1. l'assessore competente per le foreste, che lo presiede;
  2. il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;
  3. un funzionario della Ripartizione provinciale Agricoltura, designato dall'assessore competente;
  4. due funzionari della Ripartizione provinciale Foreste, designati dall'assessore competente;
  5. due esperti di problemi silvo-pastorali, designati dall'assessore competente, di cui uno scelto tra due nominativi proposti dall'organizzazione dei coltivatori diretti maggiormente rappresentativa a livello provinciale e l'altro tra due nominativi proposti dall'assessore competente per la tutela dell'ambiente.

(4) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(5) Il comitato è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

(6) In caso di impedimento, il presidente del comitato è sostituito dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima Ripartizione provinciale, mentre per i membri di cui alla lettera e) sono nominati membri supplenti designati dall'assessore competente.

(7) Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(8) Qualora vi siano da trattare materie che richiedono una competenza specifica, il presidente del comitato può chiamare a partecipare, con voto consultivo, degli esperti anche provenienti da fuori provincia.

(9) Funge da segretario un funzionario in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, di qualifica non inferiore alla sesta.

(10) Ai membri ed al segretario del comitato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

(11) Contro i provvedimenti del comitato forestale l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della rispettiva comunicazione.