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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 54 (Formazione professionale)

(1) L'istruzione forestale è affidata alla Ripartizione provinciale Foreste, che vi provvede avvalendosi anche di altre strutture dell'amministrazione provinciale con l'istituzione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il proprio personale.

(2) L'attività di cui al comma 1 mira alla preparazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale della Ripartizione provinciale Foreste.

(3) Il personale di cui al comma 2 può frequentare corsi di aggiornamento presso istituti d'istruzione sia nazionali che esteri.

(4) Possono altresì essere istituiti corsi d'istruzione, formazione ed aggiornamento professionale a favore di proprietari boschivi e di singoli operatori forestali, nonché degli operai addetti alle utilizzazioni forestali, rilasciando anche attestati di partecipazione e di profitto.

(5) Alla formazione professionale si può provvedere anche mediante viaggi d'istruzione, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti foto-cinematografici, di materiale didattico e la rilevazione e la compilazione di dati statistici.

(6) Per le finalità di cui al presente articolo, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare sussidi e contributi a favore di enti ed associazioni operanti nei settori foreste, caccia, pesca ed ambiente, nonché mettere a disposizione materiale audiovisivo, illustrativo ed informativo.