In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 53 (Ricerca e sperimentazione)

(1) La Ripartizione provinciale Foreste svolge attività di ricerca e sperimentazione nei settori della selvicoltura, della genetica, dell'ecologia forestale, dell'alpicoltura, della pianificazione forestale e territoriale delle funzioni boschive, della gestione ittica e faunistico-venatoria, della gestione aziendale e della produttività dei boschi, per lo studio e la difesa dei boschi dalle malattie e da altre avversità e danni di nuovo tipo, nonché del suolo e per le sistemazioni idraulico-forestali, idraulico-agrarie ed idraulico-pascolive, pascolive, sul legno, per la meccanizzazione dei lavori forestali, per lo studio degli ecosistemi forestali, dei loro equilibri ed interazioni con l'ambiente naturale in funzione soprattutto della loro conservazione, della tutela della natura e del paesaggio.

(2) Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1 la Ripartizione provinciale Foreste può avvalersi della collaborazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale "Laimburg", nonché richiedere la consulenza e l'opera di istituti universitari o di ricerca sia nazionali che esteri.