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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 51 (Assistenza e consulenza)

(1) La Ripartizione provinciale Foreste presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai singoli proprietari ed operatori forestali per:

  1. la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa e prevenzione da danni biotici ed abiotici, per l'utilizzazione, la vendita ed il commercio dei prodotti forestali;
  2. il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, la creazione di piccole industrie forestali e di imprese di utilizzazione boschiva;
  3. il miglioramento, la gestione e l'utilizzazione dei boschi, l'adeguamento della produzione, compatibilmente con le caratteristiche ecologiche dei singoli popolamenti forestali, ed il commercio dei prodotti forestali.

(2) Le spese relative, come quelle previste dal presente capo, sono di regola eseguite in economia.

(3) L'assessore competente, su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può inoltre concedere particolari riconoscimenti al merito silvano.