(1) La Ripartizione provinciale Foreste presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai singoli proprietari ed operatori forestali per:
(2) Le spese relative, come quelle previste dal presente capo, sono di regola eseguite in economia.
(3) L'assessore competente, su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può inoltre concedere particolari riconoscimenti al merito silvano.