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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 50 (Contributi in caso di danni a infrastrutture e immobili dovuti a calamità naturali)

(1) Ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di uso civico, alle cooperative, ai consorzi, ad altre associazioni ed ai privati l’amministrazione provinciale può concedere contributi nella misura fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'eliminazione di danni a immobili o infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale, causati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni.

(2) L’importo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale e può essere rivalutato dalla stessa in considerazione dell'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica. 35)

35)
L'art. 50 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 17, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.