(1) L'amministrazione provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di tutte le opere, le misure ed i servizi necessari al mantenimento e al miglioramento della gestione delle malghe, nonché per il mantenimento e il recupero di ambienti e zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale.
(2) Per opere, misure e servizi di cui al comma 1 si intendono la costruzione, la sistemazione e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti gli accessi, la costruzione e la sistemazione delle infrastrutture per il ricovero del personale e del bestiame, l’approvvigionamento idrico per il personale ed il bestiame, le infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e delle deiezioni di provenienza animale, la realizzazione e sistemazione di chiudende per la delimitazione del pascolo nonché la separazione del bosco dal pascolo, i miglioramenti colturali dei terreni alpini nonché le infrastrutture per la trasformazione e la conservazione dei prodotti.
(3) I contributi possono essere concessi ai proprietari, e, previo consenso degli stessi, agli affittuari e ad altri gestori, che gestiscono le malghe di proprietà pubblica, privata singola e collettiva.
(4) Nei territori classificati montani in base alle normative vigenti e nelle zone rurali, a favore delle aziende agricole possono essere concessi contributi per la realizzazione delle infrastrutture di accesso, quali strade e teleferiche. Sono ammessi a contributo, nella misura fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la costruzione, la sistemazione, l’adattamento, la pavimentazione della viabilità rurale e l’approvvigionamento idrico potabile e antincendio. In zone particolarmente disagiate e sfavorite dal punto di vista socio-economico o idrogeologico le percentuali contributive potranno essere adeguatamente aumentate fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile.
(5) Per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento delle infrastrutture per il ricovero di macchinari agricoli e forestali a favore di enti pubblici possono essere concessi contributi fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 34)