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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 48 (Contributi per la selvicoltura)  delibera sentenza

(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi selvicolturali, quali la formazione e la ricostituzione di boschi, le cure colturali di ogni tipo, i tagli fito-sanitari e gli altri interventi ai soprassuoli boschivi, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, da incendi e da altre calamità naturali, oltre ai lavori connessi. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica.

(2) Per le esigenze di cui al comma 1, l’amministrazione provinciale può concedere contributi fino ad un massimo del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili per investimenti inerenti all’ammodernamento del parco macchine per l’utilizzazione legnosa, l’esbosco e per la prima lavorazione. 33)

massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2 del 12.01.2009 - Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore forestale per la rimozione del legno dal letto di caduta mediante l'uso di tecniche di esbosco rispettose del suoleo e della superfice forestale. Aiuto al settore forestale Nr. 598/2007
33)
L'art. 48 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 15, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.