(1) Nel caso di diversa destinazione degli investimenti finanziati, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme con le maggiorazioni previste nell'articolo 46 e computate a partire dal momento in cui è stata effettuata la diversa destinazione, fino all'anno nel quale esiste il vincolo di destinazione.
(2) La destinazione degli investimenti finanziati deve essere rispettata per almeno 15 anni per quelli immobiliari e per almeno cinque anni per quelli mobiliari. 32)
(3) Per cause di forza maggiore possono essere accordati, purché preventivamente richiesti, cambi di destinazione, con finalità agricole o forestali, oppure agrituristiche ed artigianali, purché svolte nell'ambito della stessa azienda agricola.