In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 46 (Anticipi ed acconti)

(1) Per gli investimenti e le attività finanziate ai sensi della presente legge possono essere erogati anticipi ed acconti fino al cinquanta per cento del contributo concesso, ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori, ovvero per l'esecuzione delle opere finanziate.

(2) Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

(3) La restituzione deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

(4) Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(5) Inoltre, fino a quando non sono state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'inadempiente l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione provinciale.