(1) La liquidazione delle agevolazioni previste dal presente capo è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, effettuato dai direttori d'ufficio competenti o dai funzionari incaricati ai sensi della vigente normativa provinciale.
(2) Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa, le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.