In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 44 (Domande)

(1) Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alla Giunta provinciale tramite la Ripartizione provinciale Foreste, alla quale devono pervenire.

(2) Le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e la documentazione da allegare alle medesime sono determinate tenendo conto delle caratteristiche proprie dell'intervento con circolare del direttore della Ripartizione provinciale Foreste.