(1) La Provincia, i comuni, altri enti ed i proprietari privati, anche riuniti in consorzi, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'articolo 1, possono eseguire, anche in comune, lavori diretti al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi, nonché all'esecuzione nei medesimi di cure colturali in genere, attenendosi alle modalità stabilite dalla Ripartizione provinciale Foreste.
(2) La progettazione, la direzione dei lavori e la loro esecuzione possono essere affidate alla Ripartizione provinciale Foreste, che vi può provvedere ai sensi degli articoli 31 e 32, qualora vi sia pubblico interesse.
(3) Quando ne riconosca l'opportunità, l'amministrazione provinciale può altresì fornire gratuitamente i semi e le piantine occorrenti o concedere i previsti contributi.